Entrata in vigore della garanzia europea,
ambito di applicazione e norme che la regolamentano
Il 23 marzo del 2002 entra in vigore il decreto legge sulla garanzia dei beni di consumo, che apporta sostanziali modifiche con l’inserimento nel codice civile di nuovi articoli volti a regolare gli aspetti dei contratti di vendita con il consumatore. Si delinea così un doppio regime di garanzia:
Beni acquistati da soggetti diversi dal consumatore (si applicano le vecchie norme del codice civile); Beni acquistati dal consumatore (si applicano i nuovi articoli: dal 1519 – bis al 1519 – nonies). Il decreto è costituito da due nuovi articoli: Inserimento di un nuovo articolo nel codice civile, dopo il paragrafo della vendita di cose mobili, ovvero del paragrafo “della vendita di beni di consumo” (dal 1519 – bis al 1519 – nonies). Inserimento di alcune norme transitorie volte a disciplinare gli acquisti effettuati prima del 23 marzo del 2002 e fino al 30 giugno del 2002. Ambito di applicazione
La nuova normativa si applica esclusivamente ai contratti di vendita di beni di consumo conclusi con il consumatore, dove per consumatore si intende la persona fisica che agisce per motivi estranei a qualsiasi attività imprenditoriale o professionale. Per bene di consumo viene identificato qualsiasi bene mobile anche soggetto ad assemblaggio, ad esclusione di beni oggetti di vendita forzata o venduti da autorità giudiziaria acqua, gas, energia elettrica. Conformità al contratto di vendita
Del difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene e che si manifesta nell’arco di due anni ne è responsabile il venditore. Il difetto di conformità del contratto di vendita si intende sia nel caso di difetto intrinseco del prodotto (difetto di funzionamento), che dalla non rispondenza di quanto concordato al momento dell’acquisto: il bene non corrisponda alle funzioni descritte dal venditore e non presenti le qualità mostrate a campione; il bene non sia idoneo all’uso abituale che beni dello stesso tipo sono destinati, ovvero non sia idoneo all’uso voluto dal consumatore e portato a conoscenza del venditore; il bene non corrisponde alle aspettative che ragionevolmente il consumatore può aspettarsi dalle dichiarazioni pubbliche (pubblicità) o fatte dal venditore. Rientra nel difetto di conformità anche:
la non corretta installazione, effettuata dal venditore o da altri sotto la sua responsabilità, quando questa è compresa nel contrato di vendita; la non corretta installazione del bene effettuata dal consumatore, quando il bene è concepito per essere installato dallo stesso e le istruzioni di installazioni siano carenti. Modalità di riparazione o sostituzione
L’organizzazione definita CAT (centro assistenza tecnico) è l’unica responsabile a valutare i difetti di conformità. Il CAT autorizzato dai produttori opererà secondo le istruzioni preventivamente e contrattualmente da questi impartite. Il produttore ed il rivenditore affidano al CAT autorizzato dal produttore l’onere del controllo della validità della garanzia e la presenza della documentazione necessaria: scontrino fiscale con descrizione articolo; scontrino fiscale con documento provante la descrizione del bene; scontrino fiscale accompagnato da certificato di garanzia convenzionale. L’accertamento del difetto e la conseguente riparazione senza spese a carico del consumatore. Nel caso il CAT verifichi che il difetto di conformità non sia imputabile al produttore il consumatore dovrà sostenere eventuali costi di trasferta del tecnico, il costo della verifica e riparazione previo consenso preventivo dello stesso; |